Sez. L, Sentenza n. 2533 del 26/05/1989 (Rv. 462871 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - CONTROLLO DEL GIUDICE DEL MERITO E ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA - CONTESTAZIONE RELATIVA ALL'OSSERVANZA DI DETTI CRITERI - SPECIFICITÀ - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - CONTROLLO DEL GIUDICE DEL MERITO E ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA - CONTESTAZIONE RELATIVA ALL'OSSERVANZA DI DETTI CRITERI - SPECIFICITÀ - NECESSITÀ.*
In tema di licenziamento collettivo, l'estensione del Sindacato del giudice al controllo dell'osservanza dei criteri di selezione previsti dagli accordi di categoria ed il fatto che, in ipotesi di contestazione al riguardo, gravi sul datore di lavoro l'Onere di provare l'avvenuto rispetto di tali criteri non escludono che detta contestazione debba presentare un minimo di specificità, anziché risolversi nella generica affermazione della violazione di imprecisati criteri di scelta. (V 6440/88, mass n 460769; (V 4679/82, mass n 422623).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)