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Sez. L, Sentenza n. 6440 del 29/11/1988 (Rv. 460769 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SCELTA DEI LAVORATORI DA PORRE IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - POTERE DELL'IMPRENDITORE - CRITERI - LIMITI - ESTERNI ED INTERNI - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1988-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460769-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SCELTA DEI LAVORATORI DA PORRE IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - POTERE DELL'IMPRENDITORE - CRITERI - LIMITI - ESTERNI ED INTERNI - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA.*

Nella scelta dei lavoratori da sospendere per collocamento in cassa integrazione guadagni il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi di correttezza e buona fede, sanciti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ., seguendo criteri obbiettivi e razionali, in quanto rispondenti non a valutazioni arbitrarie ed immotivate, ma controllabili e verificabili "ex post", e, inoltre, deve rispettare i limiti esterni, rappresentati dal divieto di discriminazione per età (riferito sia agli anziani che ai giovani), per sesso, nonché nei confronti degli invalidi e dei lavoratori con ridotte capacità lavorative. Mentre la non razionalità della scelta e la violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede comportano l'annullabilità dello atto unilaterale con effetti soltanto risarcitori, la discriminazione illecita è causa di nullità, con effetti ripristinatori, tenendo conto, quanto ai criteri di ripartizione dell'Onere della prova, che grava sul datore di lavoro dimostrare il nesso causale tra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge riconosce il potere di sospensione, mentre è Onere del lavoratore dimostrare il carattere illegittimo o discriminatorio del criterio adottato. Non può invece farsi luogo né all'applicazione analogica né dei criteri di scelta stabiliti dagli accordi interconfederali in materia di licenziamenti collettivi, né del criterio della rotazione, a meno che non sia previsto in un accordo sindacale. (V 4058/88, mass n 459168; (V 1299/88, mass n 454468).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)