Sez. L, Sentenza n. 4534 del 21/04/1995 (Rv. 491978 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Ricevimento dell'indennità nella misura nominale senza adeguamento ISTAT ex sentenza costituzionale n. 497 del 1988 - Rinuncia alla parte residua del credito - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Prescrizione - Termine ordinario - Operatività.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
Il ricevimento, da parte dell'assicurato, dell'indennità di disoccupazione nella misura nominale (lire ottocento giornaliere) enunciata dalla legge, senza l'adeguamento spettante ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1986 (adeguamento determinabile per analogia mediante applicazione degli indici ISTAT non derivando da ciò violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.) non implica rinuncia alla parte residua del credito - essendo facoltà del creditore accettare un pagamento parziale senza necessità di riserva per il residuo - né determina l'esaurimento del rapporto e l'insensibilità del medesimo alla suindicata pronuncia, rimanendo il diritto a tale rivalutazione soggetto non alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 (n.4) cod. civ., che presuppone la liquidità e l'esigibilità del credito, ma alla prescrizione decennale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 81, Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 13 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)