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Sez. L, Sentenza n. 12472 del 17/12/1993 (Rv. 484760 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - Decadenza | Richiesta dell'indennità entro il termine di sessanta giorni ex art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935 - Effetto impeditivo della decadenza - Richiesta di integrazione - Assoggettabilità al medesimo termine di decadenza - Esclusione - Prescrizione decennale - Operatività.
Stato
decisa il 1993-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484760-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - Decadenza

Qualora l'esercizio di un diritto di credito sia sottoposto a termine di decadenza, la richiesta di un pagamento soltanto parziale, rientrante nelle facoltà del debitore ex art. 1181 cod. civ., vale ad impedire la decadenza ed a far sì che il creditore possa chiedere il pagamento residuo senza essere assoggettato ad alcun termine decadenziale. Ne consegue che la richiesta dell'indennità di disoccupazione entro il termine di sessanta giorni di cui all'art. 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 impedisce la decadenza e fa sì che l'assicurato possa poi chiederne un'integrazione senza essere assoggettato al termine medesimo, restando il diritto all'integrazione stessa soggetto, in relazione alle rate non ancora liquidate, all'ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)