Sez. 3, Sentenza n. 2195 del 27/06/1972 (Rv. 359468 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ART 294 7, COMMA TERZO COD CIV - APPLICABILITA A TUTTI I SOGGETTI CONCORRENTI NEL FATTO-REATO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - ART 294 7, COMMA TERZO COD CIV - APPLICABILITA A TUTTI I SOGGETTI CONCORRENTI NEL FATTO-REATO.*
Il terzo comma dell'art 2947 cod civ che, per l'ipotesi di danno dipendente da 'fatto considerato dalla legge come reatò estende alla Azione civile la prescrizione eventualmente piu lunga stabilita per il reato, ha riguardo alla natura obiettiva del fatto produttivo del danno. La norma trova percio applicazione rispetto a tutti i soggetti che abbiano concorso al fatto-reato o debbano comunque rispondere delle sue conseguenze civili, anche se rimasti estranei al procedimento penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)