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Sez. 1, Sentenza n. 30030 del 11/09/2020 Cc. (dep. 29/10/2020) Rv. 279793 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. - Criteri di valutazione - Cella di dimensioni superiori ai 3/4 metri quadrati - Ulteriori condizioni detentive negative - Rilevanza.
Stato
decisa il 2020-09-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279793-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di rimedi ex art. 35-bis ord. pen. nei confronti di detenuti sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen., non è sufficiente, al fine di escludere la violazione dell'art. 3 CEDU, che la cella abbia dimensioni superiori a 3/4 mq (nella specie, lo spazio disponibile era di circa 9 mq), dovendosi tenere conto delle ulteriori condizioni che possono rendere degradante il trattamento detentivo, quali la mancanza di illuminazione ed aerazione dei locali o di servizi igienici.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)