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Sez. 1, Sentenza n. 24402 del 09/04/2015 Cc. (dep. 08/06/2015) Rv. 263610 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Provvedimento di conferma della eseguibilità di una misura di prevenzione personale sospesa per detenzione del destinatario - Ricorso per cassazione - Esclusione - Appello ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 159 del 2011 - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263610-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI

Avverso il provvedimento che conferma l'eseguibilità di una misura personale di prevenzione, rimasta sospesa a causa dello stato di detenzione carceraria del destinatario, non è esperibile il ricorso per cassazione ma l'appello ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, trattandosi di decisione equiparabile a quella afferente l'esecuzione del provvedimento definitivo, il cui regime giuridico è fissato dall'art. 11 del D.Lgs. citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)