Sez. 6, Ordinanza n. 24028 del 15/07/2020 Cc. (dep. 24/08/2020) Rv. 279569 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Provvedimento di conferma della eseguibilità di una misura di prevenzione personale sospesa per detenzione del destinatario – Ricorso per cassazione – Esclusione – Appello ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 – Ammissibilità – Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI
In tema di impugnazioni di misure di prevenzione, avverso il provvedimento che conferma l'eseguibilità di una misura personale, rimasta sospesa a causa dello stato di detenzione carceraria del destinatario, non è esperibile il ricorso per cassazione, ma l'appello, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di decisione equiparabile a quella afferente l'esecuzione del provvedimento definitivo, il cui regime giuridico è fissato dall'art. 11 del d.lgs. citato
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)