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Sez. 1, Sentenza n. 4001 del 09/01/2014 Cc. (dep. 29/01/2014) Rv. 258047 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Richiesta di declaratoria di ineseguibilità di misura personale - Natura giuridica - Conseguenze - Disciplina applicabile - Impugnazione esperibile - Appello - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258047-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI

La richiesta di declaratoria di ineseguibilità di una misura di prevenzione personale (nella specie, per violazione del principio di specialità dell'estradizione) è equiparabile, per analogia di contenuti, ad un'istanza afferente l'esecuzione della stessa, con la conseguenza che il relativo procedimento è disciplinato dall'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (oggi art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), e che, quindi, l'impugnazione proponibile avverso la decisione di primo grado è esclusivamente il ricorso in appello.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 06/09/2011 num. 159 art. 10, Legge 06/09/2011 num. 159 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)