Sez. 5, Sentenza n. 26996 del 26/05/2009 Cc. (dep. 02/07/2009) Rv. 244484 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura di prevenzione - Impugnazione esperibile - Appello e non ricorso per cassazione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI
È impugnabile con l'appello - e non con il ricorso per cassazione - il provvedimento con il quale il Tribunale rigetti l'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale, ex art. 7 L. n. 1423 del 1956, in quanto mancando una specifica disciplina nel predetto art. 7 deve farsi riferimento, per ragioni sistematiche, alla disciplina dettata dalla legge n. 1423 del 1956 con riguardo alle impugnazioni del provvedimento impositivo della misura di prevenzione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)