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Sez. U, Sentenza n. 9233 del 25/06/2002 (Rv. 555306 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Beni demaniali - Rapporto di subconcessione - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Presupposti - Estraneità dell'Amministrazione concedente al rapporto derivato - Mancanza di collegamento tra l'atto concessorio e il rapporto di subconcessione - Necessità - Fattispecie in tema di rilascio di locali per l'esercizio di bar ristorante all'interno di aeroporto.
Stato
decisa il 2002-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555306-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la pretesa trovi la propria origine in un rapporto tra il concessionario e il terzo, sempre che l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento tra l'atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo, essendo il primo un semplice presupposto del secondo. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a controversia, vertente tra il concessionario e il terzo, attinente al rilascio, per scadenza del rapporto, di locali e attrezzature per l'esercizio di bar ristorante all'interno di un aeroporto, in un caso nel quale l'Amministrazione pubblica non aveva autorizzato la subconcessione a favore di un terzo determinato, ma si era limitata a pretendere dal concessionario la richiesta del suo generico gradimento all'affidamento della gestione del servizio in questione a ditte specializzate).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)