Sez. L, Sentenza n. 19478 del 19/12/2003 (Rv. 569074 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa agli accordi collettivi in materia di inquadramento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la censura consistente nella mera contrapposizione di un'interpretazione ritenuta più confacente alla aspettativa della parte a quella accolta nella sentenza impugnata. (fattispecie relativa agli accordi collettivi 20 giugno 1986 e seguenti, che regolamentarono la materia dell'inquadramento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, già regolata in via esclusiva dalla legge 1 febbraio 1978 n. 30, in previsione della abrogazione di tale legge e con differimento della propria efficacia al momento della effettiva abrogazione da parte di successive disposizioni, poi intervenute - con la legge 12 luglio 1988 n. 270 - a "delegificare" la materia attribuendo la regolamentazione delle qualifiche alla stessa autonomia collettiva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 CORTE COST., Legge 12/07/1988 num. 270 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)