Sez. L, Sentenza n. 14119 del 01/10/2002 (Rv. 557730 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione del ccnl dirigenti aziende industriali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la mera contrapposizione tra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (Nella specie, la S. C. ha cassato per insufficiente motivazione la sentenza di merito che aveva attribuito l'indennità supplementare di cui all'art. 36 del CCNL a un dirigente industriale raggiunto da licenziamento in costanza della procedura di concordato preventivo per cessione dei beni, senza spiegare le ragioni per le quali tra le ipotesi di crisi reversibile, contemplate dall'art. 36, aveva ricompreso anche la procedura suddetta, la quale concreta un caso di crisi irreversibile in quanto postula lo stato di insolvenza dell'impresa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)