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Sez. 1, Sentenza n. 2790 del 15/03/1991 (Rv. 471286 - 01)

Fidejussione - In genere | Garanzia personale prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni bancarie con un terzo - Dispensa dell'istituto dall'onere di conseguire specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale - Validità ed efficacia delle anzidette pattuizioni - Ambito di operatività - Rispetto dei principi di correttezza e buona fede - Necessità - Mancato rispetto - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471286-01

Fidejussione - In genere

La garanzia personale prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni bancarie con un terzo (al pari della clausola con cui il garante dispensi l'istituto medesimo dall'onere di conseguire specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale) deve ritenersi valida ed efficace, in considerazione della determinabilità per relationem dell'oggetto della fideiussione, sulla base di atti di normale esercizio dell'attività creditizia, sottratti al mero arbitrio della banca, nonché in considerazione della disponibilità dei diritti del fideiussore, in ordine alla valutazione dell'opportunità dei finanziamenti in presenza del mutamento suddetto. Peraltro, la banca beneficiaria di tale garanzia soggiace alla operatività dei generali principi di correttezza e buona fede, che devono presiedere al comportamento delle parti anche in fase di esecuzione del rapporto, sicché l'efficacia della garanzia stessa (o di quella clausola di dispensa) va esclusa non solo quando la banca abbia agito col proposito di recare pregiudizio, ma anche quando non abbia osservato i canoni di diligenza, schiettezza e solidarietà, violando l'obbligo tassativo di ciascun contraente di salvaguardare gli interessi degli altri, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)