Sez. 5 - , Sentenza n. 7389 del 15/03/2019 (Rv. 653324 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione integrativa - Ambito applicativo - Limiti - Conseguenze sulla proponibilità dell'istanza di rimborso.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In materia di imposte sui redditi, il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, opera limitatamente all'indicazione in dichiarazione di fatti diversi da quelli già dichiarati (e tali da determinare un maggior reddito, o, comunque un maggior debito d'imposta o un minor credito), fermo restando il diritto del contribuente a depositare istanza di rimborso nel termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 nei diversi casi di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria adempiuta, in ordine ai quali è necessaria un'operazione complementare a quella di liquidazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)