Sez. 5 - , Ordinanza n. 14044 del 23/05/2019 (Rv. 654327 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Dichiarazione dei redditi errata - Versamento d'imposta in eccesso - Disciplina previgente all'introduzione dell'istituto della dichiarazione integrativa - Istanza di rimborso - Ammissibilità - Omessa rettifica o omesso accertamento dell'Amministrazione nei termini di legge - Consolidamento del credito - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
Il contribuente che abbia commesso un errore nella dichiarazione dei redditi, dal quale sia derivato un maggiore prelievo fiscale, può procedere alla correzione chiedendo all'amministrazione il rimborso di quanto pagato in eccesso nel termine previsto dall'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 5, della l. n. 133 del 1999), anche se l'errore è intervenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. c) e d), del d.P.R. n. 435 del 2001, che ha introdotto l'istituto della dichiarazione dei redditi integrativa: peraltro, il diritto al rimborso non si consolida, qualora l'Amministrazione finanziaria non effettui la rettifica nel termine previsto dall'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (testo applicabile "ratione temporis", introdotto dall'art. 1 del d.P.R. n. 506 del 1979), che ha natura meramente ordinatoria (come precisato dall'art. 28, comma 1, della l. n. 449 del 1997), ovvero non compia alcun accertamento nel termine stabilito dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, poiché tali termini operano solo con riferimento all'accertamento dei crediti, e non dei debiti, dell'Erario, gravando quindi sul contribuente, che impugni il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, l'onere di provare, in base alle regole generali, il vantato diritto al rimborso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 27/09/1979 num. 506 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 28 com. 1 CORTE COST., DPR 07/12/2001 num. 435 art. 2 com. 1 lett. C), DPR 07/12/2001 num. 435 art. 2 com. 1 lett. D)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)