diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1861 del 18/06/1971 (Rv. 352409 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LICENZIAMENTO PER COLPA O DIMISSIONI VOLONTARIE DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'INDENNITA DI ANZIANITA - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE.*
Stato
decisa il 1971-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352409-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LICENZIAMENTO PER COLPA O DIMISSIONI VOLONTARIE DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'INDENNITA DI ANZIANITA - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE.*

La disposizione dell'art 2120 cod civ e stata espunta dall'ordinamento giuridico con la sentenza della Corte costituzionale 27 giugno 1968, n 75, che ne ha dichiarata l'illegittimita costituzionale in riferimento all'art 36 della Costituzione, nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad una indennita proporzionale agli anni di servizio allorquando la cessazione stessa derivi da licenziamento per colpa sua o da dimissioni volontariè cio sul rilievo che la indennita di anzianita riveste carattere retributivo, trattandosi in realta, di un corrispettivo ritardato del vantaggio che lo imprenditore ritrae dell'attivita del prestatore di lavoro. (V 2104'69, mass n 341389' 1843'69, mass n 340957' 664'69, mass n 338923).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)