diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2104 del 13/06/1969 (Rv. 341389 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - ESCLUSIONE IN CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE O DI LICENZIAMENTO PER COLPA DEL LAVORATORE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART.2120, PRIMO COMMA, COD CIV - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1969-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341389-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - ESCLUSIONE IN CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE O DI LICENZIAMENTO PER COLPA DEL LAVORATORE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART.2120, PRIMO COMMA, COD CIV - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI - CONSEGUENZE.*

La dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art.2120, primo comma, cod.civ., nella parte relativa all'esclusione del diritto all'indennita di anzianita nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore o di licenziamento per colpa dello stesso, opera retroattivamente nei processi in corso ed e applicabile anche alle situazioni giuridiche ad essa anteriori, che non siano state definite con sentenza passata in cosa giudicata o che, comunque, non siano divenute irrevocabili. Per effetto di tale dichiarazione non e piu lecito distinguere il caso del prestatore di lavoro dimissionario o licenziato per sua colpa da ogni altro caso di cessazione del rapporto di lavoro, per il quale l'art.2120, primo comma, cod.civ. stabilisce il diritto all'indennita di anzianita, e tale diritto spetta, quindi, al lavoratore in ogni caso e nella misura prevista dalla legge negli artt.2120 e 2121 cod. civ., le cui norme sono inderogabili. (V. 1065-69, massima n.339561 664-69, massima n.338923 4057-68, massima n.337685).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)