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Sez. L, Sentenza n. 12868 del 12/07/2004 (Rv. 574469 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Divieto di cumulo con gli interessi ex art. 16, comma 6, legge n. 412 del 1991 - Ambito della disposizione - Riferibilità ai soli crediti previdenziali vantati verso enti gestori di forme di previdenza obbligatoria - Conseguenze - Applicabilità del divieto all'indennità di fine servizio erogata dall'INADEL - Esclusione - Fattispecie sottratta "ratione temporis" all'art. 22 legge 23 dicembre 1994 n. 724.
Stato
decisa il 2004-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574469-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

Poiché la indennità di fine rapporto, comunque denominata, ha natura retributiva (e solo latamente previdenziale), ad essa non è applicabile l'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con il quale è stata statuita la regola della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (nella specie, l'INADEL), mentre il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria è stato esteso ai crediti aventi natura retributiva, vantati anche nei confronti dei medesimi enti, soltanto con la disposizione contenuta nell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, inapplicabile ai rapporti di lavoro risolti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)