Sez. L, Sentenza n. 3708 del 16/02/2009 (Rv. 608209 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Indennità di buonuscita erogata dall'IPOST - Natura retributiva - Disciplina pubblicistica - Conseguenze - Maturazione in data successiva al 31 dicembre 1994 - Divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 - Applicabilità - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
L'indennità di buonuscita dei dipendenti postali, erogata dall'IPOST fino a quando è stata soppressa la relativa gestione separata (con decorrenza dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, prevista dalla delibera CIPE del 18 dicembre 1997), pur essendo caratterizzata da una concorrente funzione previdenziale, ha natura prevalente di retribuzione differita e, nella transizione dal lavoro pubblico a quello privato, ha continuato ad essere regolata dalla normativa vigente nel lavoro pubblico, partecipando quindi della disciplina dettata per i crediti retributivi degli enti pubblici. Ad essa pertanto, ove maturata dopo il 31 dicembre 1994, si applica l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha esteso ai crediti retributivi il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non ostandovi la sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, cit., nella parte in cui estendeva il predetto divieto ai crediti retributivi derivanti da rapporti di lavoro privato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)