Sez. U, Sentenza n. 14617 del 15/10/2002 (Rv. 557886 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Divieto di cumulo con gli interessi "ex" art. 16, comma sesto, legge n. 412 del 1991 - Ambito della disposizione - Riferibilità ai soli crediti previdenziali vantati verso enti gestori di forme di previdenza obbligatoria - Conseguenze - Applicabilità del divieto all'indennità di buonuscita corrisposta dall'OPAFS - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
L'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con il quale è stata statuita la regola della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti, e non è pertanto applicabile all'indennità di buonuscita corrisposta, dalla soppressa OPAFS (Opera di Previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, indennità avente natura retributiva e non previdenziale; mentre il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria è stato esteso ai crediti aventi natura retributiva, vantati (anche) nei confronti dei medesimi enti, soltanto con la disposizione contenuta nell'art. 22, comma trentaseiesimo, della successiva legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)