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Sez. 1, Sentenza n. 4559 del 06/05/1998 (Rv. 515143 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI | Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Disciplina ex legge n. 146 del 1990 - Violazione - Sanzioni - Procedimento - Disciplina generale ex art. 14 della legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Conseguenze in tema di obbligo di tempestiva notifica degli estremi della violazione al trasgressore.
Stato
decisa il 1998-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515143-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI

Non sussiste alcuna incompatibilità di ordine giuridico fra la disciplina di applicazione delle sanzioni prevista dall'art. 9, comma quarto, prima proposizione, della legge 12 giugno 1990, n. 146 in tema di violazioni della normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, e quella prefigurata dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981. Tenuto conto - infatti - del rilievo centrale rivestito, sia ai fini della determinazione dell'oggetto del procedimento che della predisposizione delle difese dell'incolpato, dalla tempestiva contestazione e notificazione della violazione, anche nel caso di violazioni della disciplina di cui alla legge n. 146 cit. il presunto trasgressore ha diritto di conoscere, nei termini perentori stabiliti dalla legge, l'incolpazione che gli si addebita. Da ciò consegue che, allorquando la notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 9, comma primo, della legge n. 146 cit. non sia stata eseguita nel termine di novanta giorni dall'accertamento, previsto in via generale dall'art. 14, commi primo e secondo della legge n. 689 cit., l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue ai sensi del comma sesto dell'art. 14 cit.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 681 art. 14, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)