Sez. 1, Sentenza n. 8162 del 28/08/1997 (Rv. 507263 - 01)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - SANZIONI | Sanzioni pecuniarie amministrative per costruzione eseguita senza autorizzazione - Opposizione del privato relativa alla fase di riscossione del credito - Legge 689 del 1981 - Applicabilità.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI - SANZIONI
Con riguardo a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a norma dell'art. 15 della legge 19 giugno 1939, n. 1497 sulla tutela della bellezze naturali per costruzione realizzata senza la prescritta autorizzazione, quando l'opposizione del privato investa la fase della riscossione del credito, trovano applicazione le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, attesa la previsione di cui all'art. 12 di detta legge, il quale, prescrivendo che le disposizioni del capo primo della stessa si osservano in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito per tutte le violazioni per le quali sia comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ancorché non sostitutiva di una sanzione penale, rende palese l'intento del legislatore di attribuire carattere generale alle richiamate disposizioni, così da ricomprendervi qualsiasi ipotesi di illecito amministrativo, ad eccezione delle violazioni disciplinari (espressamente escluse) e di quelle comportanti sanzioni non pecuniarie.
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1498 art. 7, Legge 29/06/1939 num. 1498 art. 15, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)