Sez. 1, Sentenza n. 5621 del 12/05/1992 (Rv. 477192 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Competenza | Pena pecuniaria ex art. 34 Legge Reg. Lombardia n. 18 del 1982 - Pagamento - Ingiunzione - Opposizione - Giudice competente - Determinazione - Criteri.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Competenza
In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, la disciplina introdotta dal capo I legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi compreso pertanto l'art. 22 il quale attribuisce la competenza per l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento della pena pecuniaria al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, trova generale applicazione per tutte le violazioni, con le sole esclusioni dei casi in cui le disposizioni in questione non risultino in concreto applicabili, nonché dei casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge (art. 12 legge n. 689 del 1981); di conseguenza l'opposizione all'ingiunzione di pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 34 Legge Reg. Lombardia 30 marzo 1982 n. 18 rientra nella competenza funzionale del pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 30/03/1982 num. 18 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)