Sez. L, Sentenza n. 26621 del 13/12/2006 (Rv. 594057 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Prescrizione - Art.3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995 - Sistemazione organica e completa della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali e del relativo regime transitorio - Effetti - Abrogazione, per assorbimento, ex art. 15 preleggi, delle previgenti discipline previdenziali di categoria - Applicabilità dell'art. 252 disp.att. cod.civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie concernente contributi dovuti all'INARCASSA.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva applicato la nuova normativa ai contributi dovuti all'INARCASSA rigettando le censure di quest'ultima secondo cui doveva continuare ad applicarsi la norma speciale prevista per i contributi alla Cassa - l'art. 18 della legge n. 6 del 1981, e la prescrizione decennale ivi prevista - , in forza del principio "lex specialis derogat legi generali").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)