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Sez. L, Sentenza n. 1585 del 28/01/2004 (Rv. 569773 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Obbligo contributivo - Disciplina ex art. 2 e 3 D.L. C.P.S. n. 708 del 1947 - Datore di lavoro - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569773-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di assicurazione ENPALS, datore di lavoro del lavoratore dello spettacolo, responsabile del pagamento dei contributi a sensi degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 1420 del 1971, è l'agente o manager che, avendo acquisito per contratto l'esclusiva dell'attività professionale dell'artista, debba provvedere direttamente a corrispondergli il compenso per le sue prestazioni, ancorché dall'agente medesimo cedute a terzi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la qualità di datore di lavoro non nel beneficiario finale della prestazione lavorativa, ma nella società titolare dei contratti di esclusiva per le prestazioni dei lavoratori, che aveva erogato loro i compensi e nei cui confronti erano state emesse le fatture).

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 4, DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 3, DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)