Sez. L, Sentenza n. 9630 del 20/05/2004 (Rv. 572975 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Obbligo contributivo - Soggetti obbligati - Innovazione introdotta dalla legge n. 289 del 2002 - Possibilità - Obbligo contributivo gravante su soggetto diverso dal datore di lavoro o dal committente - Configurabilità - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In riferimento alle obbligazioni contributive dovute all'Enpals in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, a norma dell'art. 43 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (applicabile anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge), che ha implicitamente modificato sul punto l'art. 4 del DLCPS del 1947 n.708 derogando alla regola generale secondo cui il soggetto titolare dal lato passivo dell'obbligo contributivo va individuato nella controparte del rapporto lavorativo, anche il soggetto rimasto estraneo al rapporto lavorativo, ma che abbia convenuto col lavoratore dello spettacolo la cessione del diritto all'immagine in relazione ad un determinato spettacolo, può essere tenuto al pagamento della contribuzione, se e nella misura in cui il corrispettivo pattuito sia superiore al 40% dell'importo complessivamente percepito dal lavoratore dello spettacolo per quella performance.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)