Sez. 5, Sentenza n. 3571 del 16/02/2010 (Rv. 611720 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Criteri - Natura intrinseca ed effetti degli atti - Portata - Interpretazione della volontà negoziale - Nullità del contratto per violazione di legge - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di trasferimento del marchio.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'atto deve essere tassato in base alla sua intrinseca natura ed agli effetti (ancorché non corrispondenti al titolo ed alla forma apparente), da individuarsi attraverso l'interpretazione dei patti negoziali, secondo le regole generali di ermeneutica, con esclusione degli elementi desumibili "aliunde". In funzione di tale indagine, non ha rilevanza alcuna, in assenza di specifiche indicazioni contenute nella normativa sull'imposta di registro, che il contratto realmente voluto dalle parti sia nullo per contrasto con la legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la possibilità di qualificare come trasferimento del marchio, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il contratto risultante da una scrittura privata intitolata "cessione di ramo d'azienda", in quanto l'atto, essendo stato stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 83 del d.lgs. n. 480 del 1992, che ha modificato l'art. 2573 cod. civ., contrastava con il divieto di alienazione del marchio separatamente dalla cessione dell'azienda, posto da tale disposizione).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2573, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 83
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)