Sez. L, Sentenza n. 3267 del 11/07/1989 (Rv. 463342 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - MERA CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - INSUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - MERA CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - INSUFFICIENZA.*
Il "trasferimento di azienda", che, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., determina la prosecuzione del rapporto di lavoro con l'acquirente, postula che il complesso organizzato dei beni dell'impresa, nella sua identità obiettiva, sia passato in tutto o in parte ad un diverso titolare e, benché sia realizzabile anche con un mezzo tecnico-giuridico diverso da quelli (vendita, affitto ed usufrutto) espressamente contemplati dalla norma, non può essere desunto dalla sola circostanza della continuità delle prestazioni lavorative prima alle dipendenze di una determinata impresa e successivamente alle dipendenze di un'altra, ancorché svolte nei medesimi locali, potendo essa rappresentare una semplice successione cronologica di rapporti di lavoro non collegati da un nesso riconducibile al concetto di trasferimento di azienda; né tale fattispecie è automaticamente determinata dall'eventuale collegamento fra le imprese predette, che, in quanto fenomeno meramente economico, non è di per sè produttivo dell'unificazione dei successivi rapporti, non comportando il venir meno della sostanziale autonomia e della distinta soggettività dei successivi datori di lavoro. (V 6061/84, mass n 437715; (V 4132/84, mass n 436087; (V 5597/82, mass n 423359; (V 3490/81, mass n 414085).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)