Sez. U, Sentenza n. 26096 del 13/12/2007 (Rv. 600835 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Indennità di buonuscita - Computo - Principio di omnicomprensività della retribuzione - Art. 2121 cod. civ. vecchio testo - Clausole contrarie a detto principio - Nullità - Computabilità del compenso per lavoro straordinario continuativo - Sussistenza - Periodo successivo alla legge n. 297 del 1982 - Computabilità del compenso per lavoro straordinario continuativo nel t.f.r. - Configurabilità - Deroga espressa da parte di accordi o contratti collettivi successivi alla legge n. 297 del 1982 - Necessità.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall'art. 2121 cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità, poi confluita nel trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri con diritto a pensione, con conseguente nullità, ai sensi del citato art. 2121 e dell'art. 1419 cod. civ., di clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, come il compenso per lavoro straordinario continuativo, il quale è computabile anche ai fini del t.f.r. per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendo, per un verso, escludersi che le clausole collettive nulle, per contrarietà al principio di onnicomprensività di cui all'art. 2121 (vecchio testo) cod. civ., possano rivivere nel contesto normativo introdotto dalla stessa legge n. 297 del 1982 e, per altro verso, ritenersi che una eventuale deroga al predetto principio di omnicomprensività da parte di contratti o accordi collettivi successivi all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, debba essere espressamente prevista.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)