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Sez. 2, Sentenza n. 3678 del 18/11/1974 (Rv. 372199 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - CONDIZIONI - LIMITI - DISDETTA - PROVA CONTRARIA DEL CONDUTTORE - OGGETTO - CONDOTTA OMISSIVA DEL LOCATORE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1974-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372199-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - CONDIZIONI - LIMITI - DISDETTA - PROVA CONTRARIA DEL CONDUTTORE - OGGETTO - CONDOTTA OMISSIVA DEL LOCATORE - INSUFFICIENZA.*

La rinnovazione tacita del contratto di locazione, disciplinata dall'art 1597 cod civ, poggia esclusivamente sulla volonta tacita delle parti di rinnovare il contratto; volonta che il legislatore desume dal loro comportamento, consistente nella permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata, dopo la scadenza della locazione e nella Mancanza di qualsiasi manifestazione di volonta del locatore contraria a tale permanenza. Pertanto, qualora prima della scadenza il locatore abbia dato al conduttore disdetta del contratto, il conduttore non puo opporre la tacita rinnovazione, tranne che non dimostri, sulla base di fatti univoci, che e successivamente intervenuto il consenso del locatore alla rinnovazione del contratto. A tal fine non e sufficiente un comportamento puramente omissivo del locatore di fronte alla permanenza del conduttore nella detenzione della res locata; ma e necessario che il locatore medesimo, manifesti positivamente, sia pure in modo soltanto tacito (ad esempio ricevendo il pagamento di un canone locativo riguardante un periodo di tempo successivo alla scadenza) la propria volonta (contraria a quella precedente manifestata) di rinnovare il contratto. (V 1604'70, mass n 347514; 2677'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)