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Sez. 3, Sentenza n. 3120 del 23/05/1985 (Rv. 440822 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - ESAURIMENTO DEL RAPPORTO LOCATIZIO - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE ED ACCETTAZIONE DEL CANONE DA PARTE DEL LOCATORE - INSTAURAZIONE DI UN NUOVO RAPPORTO - INSUFFICIENZA - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI UNA PROROGA ALL'ESECUZIONE DELLO SFRATTO - NUOVA LOCAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440822-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - ESAURIMENTO DEL RAPPORTO LOCATIZIO - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE ED ACCETTAZIONE DEL CANONE DA PARTE DEL LOCATORE - INSTAURAZIONE DI UN NUOVO RAPPORTO - INSUFFICIENZA - CONCESSIONE AL CONDUTTORE DI UNA PROROGA ALL'ESECUZIONE DELLO SFRATTO - NUOVA LOCAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Una volta esauritosi il rapporto locatizio a seguito di avvenuta convalida di sfratto, la permanenza del conduttore nell'immobile e la ricezione del prezzo da parte del locatore non sono sufficienti per l'instaurarsi di un nuovo rapporto, occorrendo per ciò una volontà chiara - ancorché tacita - del locatore stesso. In particolare, deve escludersi una nuova locazione nel caso in cui il locatore abbia concesso alla controparte una "proroga all'esecuzione dello sfratto", con la previsione di una penale per l'inosservanza del concesso termine di rilascio. (V 3144/81, mass n 413713; (V 5173/79, mass n 401789; (V 1678/76, mass n 380452).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1570, Cod. Civ. art. 1596

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)