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Sez. 5, Sentenza n. 13155 del 28/05/2010 (Rv. 613337 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive - Base imponibile - Contributi erogati dalla Regione Veneto alle imprese di trasporto pubblico locale - Inclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2010-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613337-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, i contributi erogati dalla Regione Veneto al fine di ripianare il disavanzo di gestione delle imprese esercenti il trasporto pubblico locale sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta soltanto a decorrere dal 2001, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 32-bis della legge reg. Veneto 30 ottobre 1998 n. 25, introdotto con l'art. 14 della legge reg. 1 febbraio 2001, n. 4 che ha specificamente destinato i contributi al ripiano delle spese di personale, correlandoli quindi a componenti negative non ammesse in deduzione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 446 del 1997 e, di conseguenza, escludendoli dalla determinazione della base imponibile, ex art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 cit.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/12/1997 num. 446 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 30/10/1998 num. 25 art. 32 bis, Legge Prov. Veneto 01/02/2001 num. 4 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)