Sez. 5, Sentenza n. 13160 del 28/05/2010 (Rv. 613540 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Contributi erogati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale - Imponibilità - Esclusione - Condizioni - Correlazione con un componente negativo indeducibile - Espressa previsione nella legge istitutiva del contributo - Necessità - Dichiarazione proveniente dall'Amministrazione erogatrice - Equipollenza - Esclusione - Conseguenze - Contributi erogati ai sensi della legge reg. Lazio n. 30 del 1998 - Imponibilità - Sussistenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, l'art. 11, comma 3, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel prevedere che alla determinazione della base imponibile concorrono anche i contributi erogati a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, esclude l'assoggettamento ad imposta soltanto in presenza di una esplicita previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo indeducibile (nella specie, costo del personale); vanno pertanto inclusi nella base imponibile i contributi erogati dalla Regione Lazio per il ripianamento dei disavanzi di gestione delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi della legge reg. Lazio 16 luglio 1998, n. 30, non contenendo tale legge distinzione alcuna circa la natura dei costi dei servizi di trasporto al cui ripianamento sono destinati i contributi, e non potendosi attribuire valore, a tal fine, ad una dichiarazione proveniente dall'Amministrazione erogatrice circa l'utilizzo dei contributi da parte delle imprese.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 3 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 16/07/1998 num. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)