Sez. L, Sentenza n. 7566 del 13/08/1997 (Rv. 506737 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE | Assunzione con precedenza di lavoratori stagionali del settore turistico ex art. 2 legge n. 598 del 1979 - Richiamo delle condizioni dei contratti collettivi nazionali - "Ratio" - Effetti - Diritto del lavoratore a condizioni economiche e normative non inferiori - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE
Il richiamo da parte dell'art. 2, primo comma, della legge n. 598 del 1979, in occasione della proroga della disciplina agevolata dei contratti a tempo determinato per i settori del commercio e del turismo di cui al D.L. n. 876 del 1977 (convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 1978), "alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati tra le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative", a proposito del diritto dei lavoratori stagionali del settore turistico, dopo lo svolgimento di attività in un certo arco di tempo, alla precedenza nell'avviamento al lavoro, presso le aziende del settore, per l'assunzione con nuovo contratto del medesimo tipo o a tempo indeterminato, ha - così come le disposizioni similari - una "ratio" analoga a quella dell'art. 36 della legge n. 300 del 1970 (subordinare l'attribuzione di benefici alle imprese, ovvero l'operatività di taluni interventi di sostegno dell'occupazione all'osservanza di "standard" economici e normativi accreditati dalla contrattazione collettiva richiamata) e comporta, nei rapporti così instaurati, l'obbligo del datore di lavoro di rispettare condizioni economiche e normative non inferiori a quelle della indicata contrattazione collettiva, a prescindere dalla appartenenza delle parti ai sindacati firmatari e dalla adesione del datore di lavoro ai medesimi contratti.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 36 CORTE COST., Legge 28/11/1979 num. 598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2067, Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST., Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)