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Sez. L, Sentenza n. 16025 del 17/08/2004 (Rv. 575766 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi - Cumulo dei contributi versati nelle varie gestioni o nell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti - Modalità di calcolo della pensione - Utilizzazione per quote dei criteri vigenti nelle varie gestioni - Necessità - Ipotesi di diverse gestioni dei lavoratori autonomi - Inclusione.
Stato
decisa il 2004-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575766-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

In caso di liquidazione della pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle gestioni medesime o nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a norma dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990, la pensione va calcolata procedendo alla somma delle quote di pensione, imputabili alle singole gestioni, ognuna delle quali calcolate secondo i criteri vigenti presso ciascuna di esse (cosiddetta liquidazione a scaglioni), sia per la determinazione del reddito pensionabile sia per il coefficiente di rendimento, considerando distintamente anche i periodi contributivi maturati eventualmente presso diverse gestioni dei lavoratori autonomi, in base ad un'interpretazione della norma desumibile da concordanti elementi letterali e sistematici, rispondente all'esigenza di non far ricadere su ogni gestione un onere più gravoso di quello che sarebbe stato a suo carico in assenza di cumulo, dovendosi rilevare, peraltro, che, ove vigesse la regola del cumulo dei periodi assicurativi nelle gestioni dei commercianti e degli artigiani, la legge dovrebbe precisare a quale delle due gestioni dovrebbe far capo il trattamento pensionistico, mentre nessuna disposizione in tal senso si rinviene nella legge n. 233, a differenza di quanto previsto dalla legislazione precedente che tale cumulo prevedeva precisando quale fosse la gestione gravata del trattamento pensionistico (art. 21, secondo comma, legge n. 613 del 1966).

Riferimenti normativi: Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 15, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 21 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)