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Sez. L, Sentenza n. 15990 del 24/10/2003 (Rv. 567641 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi - Contribuzioni presso distinte gestioni dei lavoratori autonomi e/o presso l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti - Liquidazione di quota distinta di pensione - Necessità.
Stato
decisa il 2003-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567641-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

L'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il cumulo dei periodi assicurativi maturati dai lavoratori autonomi in diverse gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, deve essere interpretato nel senso che, in applicazione dei criteri dettati dall'articolo stesso, si deve provvedere alla liquidazione di quote distinte di pensione anche con riferimento alle diverse contribuzioni presso gestioni dei lavoratori autonomi, concorrano o meno le stesse anche con contribuzioni presso l'assicurazione generale obbligatoria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)