Sez. L, Sentenza n. 1891 del 18/02/2000 (Rv. 534120 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi - Cumulo dei contributi versati nelle varie gestioni o nell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti - Modalità di calcolo della pensione - Utilizzazione per quote dei criteri vigenti nelle varie gestioni - Necessità - Ipotesi di diverse gestioni dei lavoratori autonomi - Inclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
In caso di liquidazione della pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle gestioni medesime o nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a norma dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990, la pensione va calcolata procedendo alla somma delle quote di pensione, imputabili alle singole gestioni, ognuna delle quali calcolate secondo i criteri vigenti presso ciascuna di esse (cosiddetta liquidazione a scaglioni), sia per la determinazione del reddito pensionabile che per il coefficiente di rendimento, considerando distintamente anche i periodi contributivi maturati eventualmente presso diverse gestioni dei lavoratori autonomi, in base ad un'interpretazione della norma desumibile da concordanti elementi letterali e sistematici.
Riferimenti normativi: Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)