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Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 15/05/1985 Cc. (dep. 30/05/1985) Rv. 169581 - 01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO - LEGITTIMAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169581-01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO - LEGITTIMAZIONE - LIMITI.*

Dopo le pronunce della Corte costituzionale di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 195 cod. proc. pen. del 1972 n. 29 e del 1970 n. 1, la parte civile può impugnare la sentenza penale di proscioglimento dell'imputato in tutte le Disposizioni che espressamente o indirettamente abbiano deciso nel merito e chiedere, fermo restando il giudicato penale e limitatamente agli effetti civili, la verifica di legittimità della sentenza penale, che pregiudichi i suoi interessi civili. (V mass n 160635; (V mass n 160584; (V mass n 159610).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)