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Sez. L, Sentenza n. 5258 del 27/05/1998 (Rv. 515857 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Giusta causa - Configurabilità - Condizioni - Assenza di profitto del lavoratore e di danno patrimoniale del datore di lavoro - Irrilevanza - Dipendente da istituto bancario - Irregolarità reiterate - Lesione dell'immagine dell'istituto - Configurabilità - Incidenza negativa sul rapporto fiduciario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515857-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Il vantaggio patrimoniale del lavoratore e il danno per il datore di lavoro non costituiscono elementi necessari perché possa ritenersi integrata la fattispecie della giusta causa di licenziamento, dovendo a tal fine valutarsi il comportamento del lavoratore in base alla diligenza richiesta, ex art. 2104 cod. civ., dalla natura della prestazione dovuta, la cui inosservanza, nel particolare settore del lavoro bancario specialmente se reiterata e concretantesi in numerose operazioni irregolari, senza rispettare le precise istruzioni del datore di lavoro, può essere lesiva e dell'immagine della banca e dell'essenziale affidamento che quest'ultima ripone nella lealtà e correttezza dei propri dipendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)