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Sez. L, Sentenza n. 2626 del 09/03/1998 (Rv. 513517 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Comportamenti estranei alla prestazione lavorativa - Rilevanza come giusta causa - Condizioni - Falsa testimonianza - Valutazione quale giusta causa da parte del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a testimonianza di un lavoratore con ingiusto addebito al datore di lavoro di gravi comportamenti.
Stato
decisa il 1998-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513517-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In applicazione del principio secondo cui anche il comportamento del lavoratore estraneo all'esecuzione della prestazione lavorativa può costituire giusta causa di licenziamento quando, per la sua gravità e natura, sia tale da incidere sul rapporto fiduciario, anche la falsa testimonianza resa dal lavoratore in una causa civile può integrare giusta causa di licenziamento, qualora, per le particolarità del caso - e secondo la valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata - l'episodio incrini irrimediabilmente il rapporto di fiducia sussistente tra le parti. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva accertato, a seguito di proscioglimento del lavoratore per amnistia dal reato di falsa testimonianza, che il medesimo, in un giudizio civile tra un altro lavoratore e il datore di lavoro, aveva falsamente attribuito al secondo fatti gravemente lesivi della sua dignità e della sua onorabilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)