Sez. L, Sentenza n. 2626 del 09/03/1998 (Rv. 513517 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Comportamenti estranei alla prestazione lavorativa - Rilevanza come giusta causa - Condizioni - Falsa testimonianza - Valutazione quale giusta causa da parte del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a testimonianza di un lavoratore con ingiusto addebito al datore di lavoro di gravi comportamenti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
In applicazione del principio secondo cui anche il comportamento del lavoratore estraneo all'esecuzione della prestazione lavorativa può costituire giusta causa di licenziamento quando, per la sua gravità e natura, sia tale da incidere sul rapporto fiduciario, anche la falsa testimonianza resa dal lavoratore in una causa civile può integrare giusta causa di licenziamento, qualora, per le particolarità del caso - e secondo la valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata - l'episodio incrini irrimediabilmente il rapporto di fiducia sussistente tra le parti. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva accertato, a seguito di proscioglimento del lavoratore per amnistia dal reato di falsa testimonianza, che il medesimo, in un giudizio civile tra un altro lavoratore e il datore di lavoro, aveva falsamente attribuito al secondo fatti gravemente lesivi della sua dignità e della sua onorabilità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)