Sez. L - , Sentenza n. 14073 del 23/05/2019 (Rv. 653970 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Assegno di maternità ex art. 75 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Mancata concessione a cittadini di paesi terzi non in possesso del permesso di soggiorno - Discriminazione in ragione della nazionalità - Sussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
In tema di assegno per maternità ex art. 75 del d.lgs. n. 151 del 2001, costituisce atto di discriminazione in ragione della nazionalità il diniego della prestazione previdenziale ai cittadini di Paesi terzi per mancato possesso della carta di soggiorno, come emerge dalla lettura congiunta degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 e delle fonti sovranazionali in materia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 75, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 43, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 9 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 98 art. 12, Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 43, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)