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Sez. 1, Sentenza n. 12261 del 12/06/2015 (Rv. 635755 - 01)

EMIGRAZIONE - IN GENERE | Previdenze previste dalla legge reg. Umbria n. 37 del 1997 - Cittadini emigrati all'estero e poi rientrati nella regione - Contenuto discriminatorio - Insussistenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2015-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635755-01

EMIGRAZIONE - IN GENERE

Non sono discriminatorie nei confronti degli altri cittadini le norme della legge reg. Umbria 20 novembre 1997, n. 37, che consentono l'erogazione di provvidenze in favore dei soli cittadini di origine umbra per nascita, per discendenza o per residenza, emigrati all'estero per ragioni lavorative e rientrati nella regione, sicché è manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost. e agli artt. 43 e 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Invero, tali provvidenze non sono legate ai bisogni primari della persona, ma al sostegno dei membri della comunità regionale, in quanto dirette al reinserimento sociale e produttivo dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie che rientrano nella regione, cosicché sono riconosciute solo in favore di coloro che hanno apportato un contributo al progresso della comunità operandovi per un non indifferente lasso di tempo, ragione questa che non può definirsi arbitraria e neppure irragionevole.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 43, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 1, Legge Reg. Umbria 20/11/1997 num. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)