Sez. 2, Sentenza n. 1779 del 11/06/1971 (Rv. 352278 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - CONDIZIONI EX LEGE N 818 DEL 1965 - TERMINI SCADENTI NEL PERIODO ESTIVO - LEGGE N 742 DEL 1969 - CARATTERE INTERPRETATIVO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - CONDIZIONI EX LEGE N 818 DEL 1965 - TERMINI SCADENTI NEL PERIODO ESTIVO - LEGGE N 742 DEL 1969 - CARATTERE INTERPRETATIVO - ESCLUSIONE.*
Ai sensi della legge 14 luglio 1965 n 818, la sospensione di diritto dei termini processuali (e quindi di quelli stabiliti per le impugnazioni) opera quando tali termini scadano durante il periodo tassativamente stabilito, e non anche quando scadano successivamente. La legge 7 ottobre 1969 n 742, che contiene nuove Disposizioni sulla sospensione dei termini processuali, non ha assolutamente carattere interpretativo delle precedenti Disposizioni. (Conf 767'70, mass n 346054' 706'70, mass n 345935).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)