diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 2508 del 04/02/1972 Ud. (dep. 18/04/1972) Rv. 120779 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA - VALUTAZIONE E LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120779-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA - VALUTAZIONE E LIMITI.*

La colpa professionale del sanitario deve essere valutata dal giudice con larghezza di vedute e comprensione, sia perche la scienza medica non determina in ordine allo stesso male un unico criterio tassativo di cure, sia perche nell'arte medica l'errore di apprezzamento e sempre possibile. L'esclusione della colpa professionale trova ovviamente un limite nella condotta del professionista incompatibile col minimo di cultura ed esperienza che deve legittimamente pretendersi da chi sia abilitato all'Esercizio della professione medica nonche nella banale trasgressione delle norme che presiedono a tale arte.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)