Sez. L, Sentenza n. 3858 del 17/04/1999 (Rv. 525507 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assistenza obbligatoria - Assegno di invalidità civile - Rivalutazione ed relativi interessi sui ratei arretrati - Prescrizione decennale - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
In materia di assistenza obbligatoria, e specificamente con riferimento ai crediti relativi ad un assegno di invalidità civile, è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale sia il diritto al pagamento (in un'unica soluzione) dei ratei arretrati, maturati prima della liquidazione, sia il diritto alla percezione della relativa somma per rivalutazione ed interessi (costituente parte integrante del credito base, secondo la disciplina dei crediti di lavoro estesa alla materia previdenziale per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e 196 del 1993, salvi i limiti alla cumulabilità delle due componenti posti dall'art. 16 legge n. 412 del 1991), senza che la liquidazione dei soli ratei arretrati (senza accessori) costituisca riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)