diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 2046 del 27/08/1996 Cc. (dep. 02/12/1996) Rv. 206320 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Obbligo di iscrizione immediata - Nome dell'indagato - "Dal momento in cui risulta" - Valutazione discrezionale del pubblico ministero - Insindacabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-08-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206320-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO

L'art. 335 comma primo cod. proc. pen. impone al pubblico ministero l'obbligo di iscrizione immediata della notizia di reato nell'apposito registro. Quanto, invece, all'iscrizione del nome dell'indagato, poiché questa, in base alla stessa disposizione normativa, deve avvenire o contestualmente ovvero dal momento in cui risulta, ne deriva che, verificandosi detta seconda ipotesi, il pubblico ministero viene a fruire di un ambito di valutazione discrezionale la cui esclusività comporta l'insindacabilità da parte del giudice. Non può quindi porsi alcun problema di inutilizzabilità degli atti d'indagine, ai sensi dell'art. 407 comma terzo cod. proc. pen., per inosservanza dei termini di durata massima delle indagini preliminari, se non con riferimento alla data in cui il nome dell'indagato è stato effettivamente iscritto nel registro in questione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)