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Sez. 5, Sentenza n. 11441 del 27/03/1999 Ud. (dep. 07/10/1999) Rv. 214866 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Iscrizione della "notitia criminis" - Decorrenza del termine entro il quale le indagini preliminari devono essere concluse - Dal giorno della effettiva iscrizione e non da quello in cui ciò sarebbe dovuto avvenire.
Stato
decisa il 1999-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214866-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO

Il termine di durata massima delle indagini preliminari decorre dalla data dalla quale il PM iscrive nell'apposito registro la notizia di reato e non dalla data nella quale avrebbe dovuto iscriverla. Invero, da un lato, l'art 335 cod.proc.pen., pur imponendo all'organo dell'accusa di iscrivere immediatamente la "notitia criminis" ed il nome dell'indagato, non precisa alcun termine per l'iscrizione, né prevede sanzione processuale (ferma restando la possibilità di irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari) per il ritardo; dall'altro, manca qualsiasi norma che consenta al giudice di esercitare sia il controllo sulla immediatezza dell'iscrizione, sia la facoltà di fissare autonomamente la data nella quale detta iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata. (Fattispecie nella quale il ricorrente ha eccepito la inutilizzabilità della perizia assunta in incidente probatorio perché compiuta, a suo dire, oltre il termine di legge, in conseguenza della iscrizione, da lui ritenuta intempestiva perché ritardata, della notizia di reato nell'apposito registro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)