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Sez. 1, Sentenza n. 4384 del 26/06/1996 Cc. (dep. 14/08/1996) Rv. 205690 - 01

Azione penale - Notizie di reato - Registro | Obbligo di iscrizione della persona alla quale il reato è attribuito - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205690-01

Azione penale - Notizie di reato - Registro

L'obbligo, per il pubblico ministero, di iscrivere nel registro delle notizie di reato, ai sensi dell'art. 335, comma primo, cod. proc. pen., contestualmente alla notizia di reato o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato "è attribuito", postula che, a carico di detta persona (quando la stessa non sia formalmente indicata nella stessa notizia di reato come soggetto asseritamente responsabile) emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti, e non già di meri sospetti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)