Sez. 5, Sentenza n. 12591 del 10/11/1995 Ud. (dep. 28/12/1995) Rv. 203945 - 01
Azione penale - Notizia di reato - Registro | Annotazioni - Correlazione con i termini per un rinvio a giudizio - Ritardo - Sanzioni processuali - Esclusione - Conseguenze: ritualità delle indagini compiute, ininfluenza sull'individuazione del giudice competente - Fattispecie ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 - indagini iniziate prima dell'entrata in vigore dell'art. 51, terzo comma bis cod. proc. pen., e dell'iscrizione della notizia di reato.
Azione penale - Notizia di reato - Registro
La norma dell'art. 335 cod. proc. pen., che impone al P. M. le annotazioni sul registro a scopo ricognitivo, pur essendo correlata ai termini per richiedere il rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 405 cod. proc. pen., è sfornita per se stessa di sanzione. Pertanto, il ritardo del pubblico ministero nell'iscrizione della notizia di reato, se censurabile sotto altri profili, non può pregiudicarne in alcuna misura le attività di indagine nel frattempo ritualmente compite e l'adempimento tardivo non incide sull'individuazione del giudice competente, già correttamente designato al momento dell'inizio delle indagini stesse. (Fattispecie nella quale le indagini per il delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990 erano state iniziate dal procuratore della Repubblica del circondario di Trento prima dell'entrata in vigore dell'art. 51, terzo comma bis cod. proc. pen. e dell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 bis com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 51 bis com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)